Utilizzo di Threema con gli esterni

In seno all’Amministrazione federale viene utilizzata l’applicazione «Threema» per le comunicazioni vocali crittografate. La direttiva TIC «E027 – Direttiva concernente le comunicazioni vocali crittografate» disciplina come e quando deve essere utilizzato «Threema» per le comunicazioni vocali crittografate sui dispositivi intelligenti che sono integrati nel sistema Mobile Device Management (MDM) della Confederazione. La direttiva TIC contiene, in particolare, disposizioni relative alla gestione di informazioni sensibili classificate fino al livello CONFIDENZIALE.

Per poter comunicare tramite «Threema» con persone esterne alla Confederazione e quindi con dispositivi non integrati nel MDM della Confederazione (ad es. fornitori, membri dell’esercito), occorre assicurarsi che queste persone rispettino il relativo «accordo di utilizzo» (allegato alla direttiva TIC «E027 – Direttiva concernente le comunicazioni vocali crittografate») e lo confermino.

Procedura

Per l’utilizzo di «Threema» con una persona esterna, il collaboratore della Confederazione deve inviarle il link per visualizzare l’accordo di utilizzo prima della conversazione, affinché quest’ultima

  • confermi via e-mail con firma elettronica che ha ricevuto, letto e compreso l’accordo di utilizzo (la firma può anche essere scansionata o si può inviare una foto della firma autografa);

  • oppure confermi per messaggio su «Threema» che ha ricevuto, letto e compreso l’accordo di utilizzo.

Per motivi probatori, è importante che questa e-mail o questo messaggio «Threema» venga salvato e conservato dal collaboratore dell’Amministrazione federale.

Ultima modifica 25.03.2022

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